Monthly Archives: marzo 2018

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Norme da migliorare sui “Grow Shop”

Category : Rassegna Stampa

Il fondamento normativo che rende leciti i cosiddetti “grow shop”, negozi dedicati alla vendita dei derivati della canapa, è l’articolo 2 della legge 242/2016.

La norma, sebbene legalizzi granparte degli scopi cui la “cannabis light” può essere destinata, ha alcune lacune e incongruenze rispetto alle normative di altri Paesi. La legge italiana vieta la vendita a scopi ricreativi di cannabis con principio attivo di The superiore allo 0,6% poiché provoca effetti stupefacenti.
Mentre è consentita la vendita dei prodotti derivati dalla canapa con un The inferiore a tale soglia.

I “grow shop” sono le uniche attività dove è possibile acquistare legalmente la cannabis-light. Ma ciò è ammesso solo a condizioni precise. Prima di tutto occorre presentare la certificazione che dimostra il rispetto delle normative da parte dei prodotti in vendita nel negozio. Va detto che per avviare un grow shop è necessario rivolgersi allo Sportello Unico per le attività produttive  del Comune dove si intende aprire. Chi intende commercializzare alimenti e bevande a
base di canapa deve aver completato anche il corso “Sab” di idoneità. Il rispetto degli adempimenti è fondamentale in un settore come questo, soggtto a numerosi
controlli, per verificare la liceità amministrativa ma anche quella penale, visto che la vendita di cannabis con principi di The superiore alla legge è un reato punito penalmente.

 

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Nuovo regolamento europeo in materia di Privacy

Category : News

Il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) è entrato in vigore il 25 Maggio 2016 e il termine ultimo per adeguardi ai nuovi obblighi è fissato al 25 Maggio 2018.

I nuovi adempimenti privacy previsti dal Regolamento Europeo Privacy sono complessi e numerosi, comportando la riorganizzazione dei processi aziendali, la rimodulazione del sistema informativo e la revisione di contratti, deleghe e nomine.

Il nuovo Regolamento Europeo Privacy, impone ad ogni Titolare del Trattamento e ad ogni Responsabile del Trattamento di istituire e tenere aggiornato in forma scritta (anche in formato elettronico) un Registro delle attività di trattamento (Registro Privacy).

Il Registro delle attività di trattamento (Registro Privacy), ricorda il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), ma molto più complessi sono i suoi contenuti.

Considerata, quindi, l’imminente obbligatorietà del Registro Privacy, è necessario che ogni titolare del trattamento e ogni responsabile del trattamento pianifichi e sviluppi:

  • un approfondito privacy assessment al fine di mappare i processi di trattamento e identificare le principali aree di rischio privacy.
  • una dettagliata analisi dei rischi privacy al fine di determinare il livello di rischio e definire le idonee misure di sicurezza
  • una revisione del sistema organizzativo privacy al fine di ridefinire ruoli, compiti e mansioni dei soggetti che a vario titolo trattano i dati personali
  • un aggiornamento delle procedure e delle istruzioni operative privacy al fine di uniformarle alle disposizioni del nuovo regolamento europeo privacy

Solo dopo aver svolto tutte le suddette attività si potrà procedere all’istituzione e alla compilazione di un Registro delle attività di trattamento (Registro Privacy) a norma del Regolamento Privacy.

In caso di mancato rispetto degli obblighi privacy il Regolamento Europeo Privacy (GDPR) prevede Sanzioni Amministrative Pecuniarie fino a € 20.000.000 o fino al 4% del Fatturato annuale se maggiore di tale importo.

Le aziende e i professionisti hanno quindi ancora poco tempo per adeguarsi alla nuova normativa europea, anche  perché trattandosi di un regolamento dell’Unione Europea, le nuove misure sono direttamente applicabili dal 25 maggio 2018, senza bisogno di recepimento o di un altro atto formale del nostro Stato.

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Garanzia sugli acquisti, ecco come funziona

Category : Rassegna Stampa

PER UN LAVORATORE autonomo con partita Iva la garanzia per l’acquisto di alcuni beni, nel caso in cui venga richiesta la fattura, è soltanto di un anno e non due. Il tema non è nuovo, eppure merita un approfondimento considerato che spesso i clienti si rivolgono a centri di assistenza 0 rivenditori per chiedere informazioni in merito. Capita, ad esempio, dopo l’acquisto (sempre più frequente) di prodotti tecnologici che risultino difettosi.

A fare chiarezza è l’avvocato Cristina Rastelli: «Se si chiede la fattura la garanzia diminuisce».

È LA LEGGE a stabilirlo. Il codice del consumo prevede la garanzia di due anni solo in quei contratti conclusi tra professionista e consumatore. Per quanto riguarda tutti gli altri casi, salvo particolari estensioni riconosciute dal venditore, anche a pagamento, la garanzia legale è di un solo anno. Pertanto il discrimine è la natura dei soggetti coinvolti nell’acquisto del bene. Per professionista si intende chiunque svolge attività di commercio al dettaglio di beni e/o servizi: la definizione include anche negozi, grandi catene di distribuzione e aziende di trasporto. Mentre è consumatore chiunque acquista il bene per uso personale, indipendentemente dall’attività svolta.
Ad esempio un padre di famiglia che acquista un computer o un elettrodomestico per la propria abitazione. In questo caso si applica il codice del consumo che prevede, appunto, la garanzia di due anni. Se, invece, a siglare il contratto sono una catena di elettronica e un soggetto che ha bisogno di strumenti da usare nel suo ufficio, non si applicherà più il codice dei consumo. Se il cliente chiede la fattura, anche al fine di ‘scaricare’ la spesa dalle tasse, interviene nel contratto non come consumatore, bensì come professionista. Venendo meno il codice del consumo, godrà della garanzia di un anno.
Per ottenere una garanzia di 24 mesi sui prodotti appena comprati, il professionista dovrebbe rinunciare alla fattura e, quindi, alla possibilità di detrarre l’acquisto dalle tasse.

Altra soluzione è quella di estendere la garanzia prevista ex lege, ma ciò comporta un costo in quanto si tratta di un servizio a pagamento. Sulla questione interviene anche Alessandro Petruzzi, presidente provinciale di Federconsumatori: «Con l’evolvere delle forme di vendita, di pagamento e dei luoghi in cui avvengono gli acquisti – dice – è evidente che bisogna ridefinire meglio tutele e garanzie, nell’interesse del consumatore e dell’impresa seria. Altrimenti  aumentano le asimmetrie e la percezione di insicurezza da parte di chi acquista».

NAZIONE_21.02.2018